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DDL Zan: un parere

Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di un amico su una questione oggi largamente attenzionata, con la speranza che possa aprire un dibattito che trascenda gli ideologismi e le rigidità aprioristiche per farsi più informato e attento. Chiunque volesse può inviarci una replica alla mail [email protected]

DI ROCCO CAPECE

Negli ultimi tempi il popolo italiano è stato particolarmente coinvolto dalla proposta di legge del deputato del Partito Democratico Alessandro Zan. Una proposta che non solo ha provocato interesse nei confronti di tutti (dai più giovani ai più vecchi, da coloro che si sono sempre interessati di politica a coloro che non sapevano esistesse già nell’antica Roma), ma che ha inoltre dato vita a due fazioni: una fortemente pro Ddl Zan e una fortemente contraria. Ma cos’è esattamente il Ddl Zan?

Il Ddl Zan è un disegno di legge che si presenta con il titolo di “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. Esso mira a tutelare coloro che sono soggetti ad episodi di violenza e discriminazione. La proposta è costituita da 10 articoli, di cui tre in particolare vengono riconosciuti come i più importanti, soprattutto per le critiche ricevute. Il primo articolo si occupa di sancire le definizioni: il sesso è inteso come quello biologico o anagrafico, il genere corrisponde a qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso, l’orientamento sessuale rappresenta l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi, ed infine l’identità di genere, cioè l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione. Un altro articolo importante è il quarto, che difende il pluralismo delle idee e la libertà delle scelte: “Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”. Infine vi è il settimo articolo, che chiede l’istituzione di una giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.

Anche il Vaticano è subentrato nella questione e ha spiegato che il Ddl Zan metterebbe in discussione la libertà della Chiesa, protetta dagli accordi del Concordato Stato-Chiesa del 1984. La Santa Sede ha contestato soprattutto il settimo articolo, il quale non darebbe possibilità alle scuole private cattoliche di esentarsi dalla giornata contro l’omofobia.

Un altro punto criticato è quello che riguarda il concetto di libertà di espressione, che potrebbe non essere salvaguardata adeguatamente.
Ed è proprio su questa parte che la legge Zan cade e si trasforma in una legge liberticida. Infatti, se la proposta venisse accettata, andrebbe ad introdurre concetti controversi per quanto riguarda le discriminazioni di genere. Essa assegnerebbe ai tribunali la libertà di decidere autonomamente con quali criteri processare coloro che sono stati accusati di discriminazione. In altre parole, se si volesse fare un esempio, qualora una persona dicesse che è contraria all’adozione di bambini da parte di famiglie gay poiché ritiene che due uomini non possano avere figli per natura, questa potrebbe essere accusata di discriminazione ed in seguito processata. Il Ddl Zan dunque limita la libertà di pensiero di coloro che, per credo religioso o pensiero personale, si oppongono, in modo del tutto pacifico e senza provocare alcun tipo di violenza, ad alcune nozioni espresse dalla proposta di legge.

Si potrebbe pensare che questa sia un’altra tra le tante motivazioni utilizzate dagli omofobi per continuare a fare uso di violenza nei confronti di queste categorie. Ma questa contestazione è stata portata avanti anche dall’opinione unanime dei giuristi, che hanno espresso un parere oggettivo riguardo la legge. Perché se è vero che proprio l’articolo 4 del Ddl Zan protegge la libertà di espressione, è anche vero che non viene definito precisamente il concetto di discriminazione e che, come hanno riportato i giuristi, sorgeranno dei problemi sul piano applicativo. Si vuole davvero che una semplice persona con un’etica differente da quella degli altri abbia ripercussioni giudiziarie per un’opinione pur non avendo commesso alcun reato?
Dunque ciò che viene richiesto non è di dimenticare i diritti di queste persone, che meritano rispetto come tutti, bensì di proteggere i diritti di tutti ed evitare di sottrarre al popolo italiano la possibilità di conoscere in primis gli atteggiamenti definiti razzisti così da poterli evitare.